Amministrazione Trasparente
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio - Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI:
https://www.istruzioneer.gov.it/category/dirigenti-scolastici/valutazione-dirigenti-scolastici/
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità per i dirigenti.
Non esistono nel contesto scolastico sistemi di differenziazione della premialità per il personale docente e ATA basati sulla performance individuale.
Le risorse del MOF sono distribuite secondo i criteri stabiliti nel contratto integrativo d'istituto, nei limiti delle risorse assegnate. Il trattamento accessorio è corrisposto in forma standardizzata sulla base delle attività effettivamente svolte e non in funzione di valutazioni individuali della performance.
I criteri utilizzati per l'attribuzione dei premi sono deducibili dal contratto di Istituto:
Art. 21 – Fondo per il salario accessorio
1. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione in applicazione delle regole contrattuali e delle normative vigenti ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del Fondo per il salario accessorio
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire, prevedendo anche compensi in misura forfetaria, funzioni ed attività che migliorino in qualità l’offerta formativa e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. La suddivisione delle risorse del Fondo dell’istituzione scolastica tra le diverse figure professionali avviene sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari e/o extracurricolari stabilite dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Con le risorse disponibili si intende garantire prioritariamente un adeguato finanziamento delle attività di recupero, in generale degli ex-IDEI (interventi didattici educativi integrativi), come previsto dal CCNL vigente
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo suddivise tra Docenti e ATA come erano in partenza.
Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine le risorse saranno indicativamente assegnate proporzionalmente alle unità di personale presenti nella scuola per il personale docente e per il personale ATA.





