Consiglio d'Istituto: generalità


 

scuola 3Il Consiglio d’Istituto è un organo della scuola che riunisce le varie componenti della stessa (genitori, docenti, personale ATA e studenti) elette ogni tre anni.

La componente genitori esprime il presidente e il vicepresidente del Consiglio d’Istituto nonché un membro della Giunta esecutiva, che istruisce alcune delle pratiche su cui delibera il Consiglio d’Istituto.

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

E’ un organismo composto da 8 insegnanti, 4 genitori, 4 studenti, 2 rappresentanti del personale ATA e il Dirigente Scolastico.

Votano sulle questioni finanziarie solo gli studenti maggiorenni. Il presidente è scelto tra i genitori.

Esso delibera il Programma Annuale e il Conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e

didattico del circolo o dell'istituto; adotta il Piano dell’Offerta Formativa della scuola.

Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti per gli aspetti didattici, prende decisioni per ciò che concerne l'organizzazione e la

programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Tra le materie più significative si segnala:

a) adozione del regolamento interno dell'istituto e di tutti gli atti normativi.che regolano la vita della scuola;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo ;

h) criteri generali relativi alla formazione delle classi e all' assegnazione ad esse dei singoli docenti.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio d'istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Regolamento del Consiglio d'Istituto approvato con delibera n.5 del 7/2/2018